Art. 9.

      1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, a garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contributivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 13, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessionaria al fine di finanziare le operazioni di acquisto dei predetti crediti contributivi. Il fondo di garanzia è alimentato fino alla concorrenza dell'80 per cento dell'importo complessivo dei crediti contributivi ceduti mediante i proventi derivanti dalla sanatoria previdenziale.